la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  2  della  legge  regionale  1›  dicembre  1986, n. 59,
concernente "Disciplina della professione di maestro di sci  e  delle
scuole di sci in Valle d'Aosta" e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 2.
                    Definizione di maestro di sci
 
   1.  E'  maestro  di  sci  chi,  per professione, insegna a persone
singole o a gruppi di persone la pratica dello sci nelle varie disci-
pline alpine o nordiche.
   2. Nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma uno il maestro di
sci,  in  quanto  operatore  turistico,  ha altresi' il compimento di
avvicinare lo sciatore all'ambiente  alpino  nel  rispetto  dei  suoi
valori naturali i morali".