la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 2 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, concernente "Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta" e' sostituito dal seguente: "Art. 2. Definizione di maestro di sci 1. E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci nelle varie disci- pline alpine o nordiche. 2. Nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma uno il maestro di sci, in quanto operatore turistico, ha altresi' il compimento di avvicinare lo sciatore all'ambiente alpino nel rispetto dei suoi valori naturali i morali".